L'articolo 167 del codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi. Esso prevede che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".

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