Amministratore Condominio Prato: marzo 2015

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MISSION

lunedì 30 marzo 2015

Amministratore: Gestione poco cristallina

ANTONIO CI SCRIVE:

AIUTO!! Sono uno dei condomini amministrato da una persona alquanto dubbia.
Alla richiesta di esibire i documenti contabili ci ha consegnato delle fatture che non rispecchiano per niente quelle del bilancio.  Cifre gonfiate, lavori affidati a personale non in regola (a nero ), fa quello che gli pare. Come reagire a questo sopruso?

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Egr. Sig. Antonio

Le consigliamo, meglio se più condòmini, con i dati e le prove che avete acquisito, di rivolgervi, SENZA INDUGIO, alla Guardia di Finanza per presentare un esposto.

Questa operazione non vi costa niente e produrrà senz’altro risultati immediati.

Nel frattempo dovete invitare l’amministratore a convocare un’assemblea straordinaria con unico argomento posto all’Ordine del Giorno REVOCA AMMINISTRATORE.

Una volta che avrete revocato l’incarico valutate bene quale dovrà essere il nuovo amministratore poiché quest'ultimo dovrà effettuare un controllo contabile per poi relazionare l'assemblea sugli esiti della verifica stessa.

Altra strada percorribile, laddove l'assemblea non arrivi alla nomina di un nuovo amministratore,  è quella di ricorrere al Tribunale competente territorialmente per richiedere la nomina di un amministratore giudiziario.

L'istanza può essere presentata, in carta libera,  anche da un solo condòmino e non occorre l'intervento o l'assistenza di un avvocato.

Il ricorso deve indicare: la necessità della nomina dell’amministratore per non aver l’assemblea condominiale provveduto (allegare copia del verbale negativo dell’assemblea).

Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti non esiti a contattare i nostri esperti.

venerdì 20 marzo 2015

Immobili da locare.La deduzione delle spese per acquisto o costruzione

Da quest’anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. 

L’agevolazione riguarda: 
  • l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; 
  • l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
  • la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 
Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. 

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. 

Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. 

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. 

Tale agevolazione, per gli acquisiti di immobili effettuati nello scorso periodo d’imposta, troverà spazio in appositi campi del modello dichiarativo 730/2015 o Unico 2015.

giovedì 19 marzo 2015

Documenti condominiali. Prenderne visione è un diritto dei condomini

I documenti condominiali sono di proprietà del condominio e dei condòmini pertanto gli stessi devono averne libero accesso.

Possono prenderne visione ed estrarne copia previo rimborso delle spese per le fotocopie.

L’amministratore ha la mera funzione di custode di tutta la documentazione condominiale e in nessun caso può inibire ai singoli condòmini di prenderne 

In conclusione l’amministratore, nel rispetto del suo mandato,  non può sottrarsi dall’esibire documenti attestanti la totale gestione amministrativa.


L' amministratore non può aumentare il proprio compenso

Il compenso dell'amministratore deve essere deliberato in via preventiva dall'assemblea di condominio.

Questo avviene, normalmente, all'accettazione della nomina o nel momento del suo rinnovo.

L'amministratore, in quella sede,  deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

L’onorario dell’amministratore è individuato, in modo definitivo, al momento della nomina, quindi, dopo la nomina non è possibile più procedere ad integrazioni. 

Questo a tutela dei proprietari che vengono protetti da eventuali “richieste” extra dell’amministratore.

mercoledì 11 marzo 2015

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Bonus arredi. Proroga fino al 31 dicembre 2015

La legge di stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di arredi, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità in vigore per l’anno 2014.

Pertanto, per tutto il corrente periodo d’imposta, la detrazione in argomento continuerà ad essere calcolata soltanto su una spesa massima di € 10.000, non essendo previsto alcun altro limite. In altri termini, quindi, l’importo portato in detrazione per l’acquisto di arredi potrà anche essere superiore all’importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto).
Recentemente, sul sito internet dell’agenzia delle entrate sono state pubblicate alcune FAQ in merito all’agevolazione di cui trattasi, nel contesto delle quali è stato confermato che l'installazione di un impianto d’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. 

Viene ribadito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di:
  1. manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  2. restauro e risanamento conservativo; 
  3. ristrutturazione edilizia; 
  4. ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi;
  5. restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.