Amministratore Condominio Prato

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MISSION

mercoledì 3 giugno 2015

Amministratori. Obbligo Formativo. Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento

Confermato l'obbligo formativo per gli amministratori di condominio riassumiamo sinteticamente le modalità di svolgimento e i contenuti dell'attività di formazione ai quali sono tenuti:
  • corso di formazione iniziale;
  • corsi di aggiornamento successivi.

Corso di formazione iniziale:  Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore di cui almeno un terzo della sua durata effettiva (24 ore), secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche. 

Il corso di formazione iniziale può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Corsi formativi di aggiornamento:  Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. 

Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di  amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di aggiornamento possono essere svolti anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il corso di formazione iniziale, così come i corsi di aggiornamento annuali, si devono svolgere secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico che è strutturato in moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore.

mercoledì 27 maggio 2015

Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 24.04.2015, ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento all’agevolazione riconosciuta sull’acquisto della prima casa, con particolare riferimento al riacquisto dell’abitazione. 

Ai contribuenti che provvedono ad acquisire entro un anno dall’alienazione dell’immobile per cui hanno beneficiato dell’aliquota agevolata (IVA e registro) per la prima casa, viene riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto precedentemente versato dal contribuente (a titolo di IVA o di imposta di registro). 

L’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa l’utilizzo di tale credito. 
Viene chiarito, in primo luogo, che la somma non fruita in occasione del riacquisto dell’abitazione non va persa, ma potrà essere utilizzata dal contribuente in compensazione con altre imposte (ad esempio, in compensazione dell’imposta sui redditi dovuta).

Il credito d’imposta potrà essere attribuito solo nel caso in cui il primo acquisto dell’abitazione sia avvenuto a titolo oneroso: nel caso di acquisto per successione o donazione e successivo acquisto a titolo oneroso, ad esempio, il contribuente non può beneficiare di tale agevolazione. 

Con la risoluzione n. 49/E del 11.05.2015 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza dell’agevolazione nel caso (inverso) in cui il riacquisto dell’abitazione sia avvenuto a titolo gratuito. 

Quindi, se un contribuente acquista un immobile a titolo oneroso, e successivamente alla sua cessione ne acquisisce uno a titolo gratuito, conserva il diritto all’agevolazione.

venerdì 17 aprile 2015

Abitazione in condominio venduta all’asta. Chi paga le spese pregresse

Le spese condominiali pregresse, non pagate dal venditore, anche in caso di vendita all'asta, rimangono a carico del soggetto acquirente limitatamente a quelle degli ultimi 2 anni.

Questo è quanto dettato dall'art. 63. disposizione di attuazione del codice civile e dalle recenti sentenze in materia.

Dunque chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente

mercoledì 8 aprile 2015

Condominio: SITUAZIONE PATRIMONIALE. Non sono ammessi sbilanci

La situazione patrimoniale deve rispecchiare l'effettiva consistenza del patrimonio condominiale alla data specificata.

Lo stato patrimoniale è composto da:


ATTIVITA'

  • Crediti verso condòmini (importi che i condòmini devono versare);
  • Crediti verso terzi;
  • Anticipi verso terzi;
  • Quote a credito verso condòmini (rate versate con data di competenza antecedente);

PASSIVITA'


  • Debiti verso condòmini (importi per i quali i condòmini sono a credito nei confronti del condominio;
  • Debiti verso terzi;
  • Anticipi da terzi;
  • Quote a debito verso condòmini ( rate versate con competenza successiva);
La situazione patrimoniale non può terminare con un avanzo o un disavanzo poiché ad ogni operazione che genera aumento o diminuzione di attività se ne contrappone sempre una identica e opposta.

Esempio:

  • PAGAMENTO DI UN FORNITORE
Tra le attività avremo una diminuzione di banca o cassa mentre tra le passività avremo una diminuzione dei debiti verso terzi.

Se nella situazione patrimoniale c'è uno SBILANCIO (avanzo o disavanzo) vuol dire che c'è un errore o qualcosa che non torna.

ERRORI PROBABILI:

  • I saldi iniziali di banca, cassa , ecc. sono sbagliati;
  • I saldi dell'esercizio precedente non sono corretti;
  • Giroconti fuori gestione senza adeguata operazione in contropartita;
  • Uscite/Entrate di cassa o banca senza conto di contropartita !!!!!







giovedì 2 aprile 2015

Badanti condivise in Condominio

Le badanti condivise dal condominio sono così definite dal “Contratto collettivo nazionale per dipendenti di proprietari di fabbricati”.

Un metodo vincente per combattere le onerose spese che servono per regolarizzare e retribuire una badante.
In tempo di crisi e recessione la condivisione diventa una necessità primaria.
Il costo di una badante si aggira intorno ai 1000-1500 euro mensili. Spesa difficile da sostenere ma che però può essere abbattuta assumendo una badante di condominio.

Le famiglie di un condominio in cerca di una badante possono assumere la stessa persona in condivisione 

L’introduzione della badante di condominio accontenta sia le famiglie che le lavoratrici.

 
 

lunedì 30 marzo 2015

Amministratore: Gestione poco cristallina

ANTONIO CI SCRIVE:

AIUTO!! Sono uno dei condomini amministrato da una persona alquanto dubbia.
Alla richiesta di esibire i documenti contabili ci ha consegnato delle fatture che non rispecchiano per niente quelle del bilancio.  Cifre gonfiate, lavori affidati a personale non in regola (a nero ), fa quello che gli pare. Come reagire a questo sopruso?

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Egr. Sig. Antonio

Le consigliamo, meglio se più condòmini, con i dati e le prove che avete acquisito, di rivolgervi, SENZA INDUGIO, alla Guardia di Finanza per presentare un esposto.

Questa operazione non vi costa niente e produrrà senz’altro risultati immediati.

Nel frattempo dovete invitare l’amministratore a convocare un’assemblea straordinaria con unico argomento posto all’Ordine del Giorno REVOCA AMMINISTRATORE.

Una volta che avrete revocato l’incarico valutate bene quale dovrà essere il nuovo amministratore poiché quest'ultimo dovrà effettuare un controllo contabile per poi relazionare l'assemblea sugli esiti della verifica stessa.

Altra strada percorribile, laddove l'assemblea non arrivi alla nomina di un nuovo amministratore,  è quella di ricorrere al Tribunale competente territorialmente per richiedere la nomina di un amministratore giudiziario.

L'istanza può essere presentata, in carta libera,  anche da un solo condòmino e non occorre l'intervento o l'assistenza di un avvocato.

Il ricorso deve indicare: la necessità della nomina dell’amministratore per non aver l’assemblea condominiale provveduto (allegare copia del verbale negativo dell’assemblea).

Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti non esiti a contattare i nostri esperti.

venerdì 20 marzo 2015

Immobili da locare.La deduzione delle spese per acquisto o costruzione

Da quest’anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. 

L’agevolazione riguarda: 
  • l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; 
  • l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
  • la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 
Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. 

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. 

Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. 

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. 

Tale agevolazione, per gli acquisiti di immobili effettuati nello scorso periodo d’imposta, troverà spazio in appositi campi del modello dichiarativo 730/2015 o Unico 2015.