Amministratore Condominio Prato: assemblea

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venerdì 7 novembre 2014

CONDOMINIO: morosita' e morosi. Responsabilita' amministratore.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Se non rispetta questo termine di 6 mesi potrebbe essere chiamato a risponderne davanti all’assemblea condominiale ed essere revocato.
Senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea, infatti, l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione. Inoltre, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellano, i dati dei morosi; in altri termini, al creditore del condominio è riconosciuto il diritto di accedere ai dati di gestione per individuare i morosi.
I creditori del condomìnio, da parte loro, non possono rifarsi sui condomini in regola con il pagamento delle loro quote, se non dopo l’escussione (ossia dopo aver iniziato un processo di esecuzione di pagamento) dei morosi.
Nel caso di morosità protratta per oltre un semestre l’amministratore è autorizzato a sospendere l’erogazione al condomino moroso dei servizi che possono essere goduti separatamente.
Il condomino moroso, inoltre, decorsi i sei mesi, potrà essere sospeso dalla fruizione dei servizi comuni senza che vi sia la necessità, come in passato, che la previsione venga recepita all’interno del regolamento condominiale.


giovedì 6 novembre 2014

Condominio. Eliminazione barriere architettoniche.

Per procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti a comune dell'edificio, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di condòmini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali. Per l'approvazione della delibera sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50%  più uno.
La richiesta di effettuare i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere formulata  per iscritto e prodotta dal disabile, oppure da un suo familiare, o altrimenti da qualsiasi altro condomino. 
Nell'ipotesi in cui in riunione condominiale non si dia l'approvazione al disabile di apportare le modifiche sulle parti comuni dell'edificio condominiale per abbattere le barriere architettoniche oppure non si pronuncia entro 3 mesi dall'istanza di richiesta, la persona invalida può procedere con spese a proprio carico alla realizzazione di interventi strutturali sull'edificio condominiale.

Telecamere nelle parti a comune del Condominio

Per installare le telecamere per sorvegliare le parti comuni del condominio  devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Garante, cioè: 
1) le persone che transitano  nelle aree sorvegliate devono essere informate con appositi cartelli delle presenza delle telecamere; 
2) nel caso di impianti collegati alle forze dell'ordine, sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi; 
3) le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo limitato, cioè sino a un massimo di 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi oppure di uffici che hanno sede nel condominio, o di ulteriore conservazione in relazione ad indagini di polizia;

Per l'installazione l'assemblea di condominio deve deliberare a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà dei millesimi.

mercoledì 29 ottobre 2014

Compravendita immobiliare. Addebito spese condominiali tra venditore e acquirente




Secondo i giudici della Corte di Cassazione in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori straordinari o di ristrutturazione, in mancanza di accordo tra le parti è obbligato a sostenere le spese chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. 

Pertanto nel caso in cui le spese siano state deliberate antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, non ha rilevanza che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente al rogito notarile.