Amministratore Condominio Prato: revoca amministratore

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martedì 13 gennaio 2015

CONDOMINIO. Obbligo di rendiconto dell'amministratore. Revisione Contabile

Annualmente l'amministratore di condominio è obbligato a redigere il rendiconto per certificare le condizioni economiche e finanziarie del condominio.
Tale documento, che riporta entrate e uscite del periodo,  deve essere sottoposto all'assemblea che deve approvarlo e costituisce il presupposto per la ripartizione delle spese tra i condomini.


La mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consente ai condomini di chiedere la revoca dell'amministratore.

Il rendiconto deve essere redatto in modo chiaro e trasparente per consentire ai condomini di comprendere la situazione contabile e finanziaria del condominio e va accompagnato da una relazione che spieghi lo stato dei rapporti che sono ancora in corso come fornitori da pagare, ecc..

L'assemblea condominiale può in qualsiasi momento nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. 
E' preferibile nominare un soggetto esterno che dopo tutti i controlli del caso riferisca all’assemblea sugli esiti della verifica stessa.

La legge dispone che il rendiconto sia redatto annualmente e che l’amministratore debba convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per procedere alla sua approvazione.

Se l’amministratore non provvede alla convocazione dell’assemblea la legge consente,  anche a uno solo dei condomini, di adire all’Autorità Giudiziaria per chiedere la revoca dell’incarico all'amministratore.

mercoledì 10 dicembre 2014

Revoca dell’amministratore di condominio anche senza giusta causa

La legge stabilisce che l'assemblea è libera di revocare, in qualsiasi momento,  l'amministratore di condominio senza dover fornire motivazioni o spiegazioni.

La revoca può avvenire anche senza giusta causa  e in assenza di comportamenti colpevoli dell'amministratore.

Ad esempio può essere revocato perché i suoi compensi troppo onerosi.

Nel caso di revoca prima della fine del mandato all'amministratore spetta tutto il compenso pattuito.

Le maggioranze previste per la revoca sono le stesse occorrenti per la nomina (maggioranza degli intervenuti, e almeno 500 millesimi).