Amministratore Condominio Prato: riforma condominio

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lunedì 2 febbraio 2015

DIVERSAMENTE ABILI: Le regole per la rimozione delle barriere architettoniche in condomino

La legge di Riforma del Condominio stabilisce che la rimozione delle barriere architettoniche in condominio possa essere deliberata, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e che gli stessi rappresentino almeno la metà del valore dei millesimi dell'edificio.
La barriera architettonica è formata da quegli elementi costruttivi che, nell’ambito di un complesso condominiale, impediscono del tutto o limitino sensibilmente l’accessibilità all’edificio alle persone con limitata capacità motoria o con deficit sensoriali.

La legge ha classificato le opere che mirano a rimuovere dette barriere come opere di utilità sociale.

Laddove non fosse possibile fare approvare in assemblea la rimozione delle barriere, con la conseguente ripartizione delle spese fra tutti i condòmini, la persona interessata all’iniziativa per la rimozione delle barriere dovrà mettere per iscritto la sua richiesta di esecuzione dei lavori sulle parti comuni e sottoporre la proposta all’assemblea.

Se l’assemblea non dovesse approvare tale richiesta entro tre mesi dalla data in cui il singolo condomino avrà formulato la sua proposta, l’interessato sarà autorizzato,  direttamente dalla legge,  ad installare a proprie spese le strutture necessarie oppure a modificare l’ampiezza delle porte di accesso.

Il singolo condomino interessato, prima di dare il via a questi lavori di cui si sarà addossato le spese, dovrà soltanto avvisare l’amministratore che ne riferirà semplicemente in assemblea la quale, in ogni caso, non potrà più opporsi all’esecuzione degli stessi.


giovedì 27 novembre 2014

Condòmini Morosi. Obblighi dell'Amministratore

La riforma del condominio ha dato un'accelerazione all'azione dell’amministratore per il recupero dei crediti condominiali.

Con le nuove disposizioni l’amministratore può agire giudizialmente nei confronti del condòmino moroso, senza l’autorizzazione dell’assemblea,  ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per riscuotere i crediti sulla base dello stato di riparto approvato dall'assemblea.

Non si tratta solo di una facoltà, ma di un preciso OBBLIGO in capo all’amministratore di condominio che deve agire contro i codòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale relativo alle quote non pagate ed approvate dall'assemblea di condominio.