Amministratore Condominio Prato

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mercoledì 5 novembre 2014

Cedolare Secca: Contratti a canone concordato: rideterminazione del secondo acconto.

Il DLgs. n. 23 del 2011 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. 
La cedolare secca è dovuta: 
1) in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato; 
2) in misura pari al 10% (19% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 e 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013) per i soli contratti concordati. 
Sul punto, si precisa che: 
1) l’aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, sicché al termine del predetto triennio, la tassazione in parola dovrebbe ritornare alla misura del 15%, salvo, ovviamente, nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo; 
2) lo sconto fiscale in argomento è automatico per tutti i proprietari di casa che abbiano già optato per la cedolare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento. 
L’imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, ovvero deve essere versata con la modalità dell’acconto e del saldo, ossia: 
1) entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versato il primo acconto; entro il 30 novembre (per il 2014,
01 dicembre 2014, poiché il 30 cade di domenica) deve essere versato il secondo o unico acconto.
Quello che cambia, rispetto all’IRPEF, è la misura degli acconti: i) per quanto concerne l’acconto IRPEF, l’'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"; 
2) per quanto riguarda la cedolare secca, invece, l’art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto sono dovuti, a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento.
Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo  dell’acconto, il metodo previsionale, in luogo del metodo storico. La determinazione degli acconti con il metodo previsionale può essere impiegata per ridurre l’importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell’imposta nei contratti a canone concordato dal 15% al 10 %. In caso contrario (determinazione degli acconti con il metodo storico) occorrerà versare il 95% di quanto pagato nel 2013. In materia di acconti d’imposta si ricorda che il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico"; 
2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale". Pertanto, il contribuente che non ha utilizzato il metodo storico in sede di versamento del primo acconto potrà ravvedersi ed utilizzare il metodo previsionale in sede di versamento del secondo acconto, usufruendo di uno sconto d’imposta.


Mancato pagamento oneri condominiali. Il fondo patrimoniale non salva i coniugi.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di debiti contratti per l'omesso pagamento delle spese condominiali, e le relative spese legali e processuali per il recupero del credito stesso, l'avere istituito il Fondo Patrimoniale non esonera dal rischio di essere assoggettati all'esecuzione forzata.
Per questi motivi l'amministratore condominiale può chiedere il pignoramento dell'abitazione facente parte del fondo patrimoniale.








 

martedì 4 novembre 2014

COS'È IL FONDO PATRIMONIALE

L'articolo 167 del codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi. Esso prevede che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".

Condominio, chi è responsabile quando i lavori sono fatti male...

Se i lavori condominiali creano un danno al singolo appartamento le figure soggette a responsabilità sono più di una. 
Con la sentenza 20557/2014 la Cassazione, in una controversia che aveva visto coinvolti, da una parte, un condomino che richiedeva il risarcimento dei danni subiti nell'unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del palazzo e, dall'altro, quali soggetti ai quali era stata indirizzata tale richiesta di risarcimento danni, il condominio stesso, l'amministratore dello stabile, nonché l'impresa che aveva svolto i lavori, ha stabilito la condannabilita' dell'impresa esecutrice, del condominio e dell'amministratore del condominio in relazione ai vari comportamenti ed omissioni.

Il Network di Condominio Low Cost & Solidale






Ogni mano, per quanto piccola, lascia un'impronta nel mondo. (Anonimo)



Sei un giovane amministratore di condominio? 
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Condominio Low Cost

Stipulato il protocollo d’intesa per i finanziamenti “rosa”

E' finalmente operativo il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome che prevede l’erogazione, a favore di dette imprese, di finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta presente sul mercato in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Sono destinatari del piano degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa le Piccole e Medie Imprese (PMI), a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste operanti in qualsiasi settore. Sul punto, si precisa che per impresa a prevalente partecipazione femminile il protocollo intende:
1) l'impresa individuale in cui il titolare è una donna; 
2) le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci; 
3) le società di capitali nelle quali le quote di partecipazione al capitale sono per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne; 
4) le cooperative con maggioranza numerica di donne, che non deve essere inferiore al 60% dei soci.
I finanziamenti possono essere concessi in relazione alle seguenti linee di intervento: 
1) "Investiamo nelle donne" dove i finanziamenti sono finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione; 
2) "Donne in start up", si tratta di finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese o l’avvio della libera professione; 
3) "Donne in ripresa" nella quale i finanziamenti sono finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà. 
Il rimborso del capitale dei finanziamenti può essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi: 
1) maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma; 
2) grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi; 
3)inoltre nel caso di malattia invalidante di un genitore o di un parente affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma

domenica 2 novembre 2014

Carta d'identità per impianti di riscaldamento e condizionamento




Carta d’identità» degli #impianti di #riscaldamento e #condizionamento: obbligo dalla prima #verifica. 

Il responsabile d'impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l'occupante dell'abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di #abitazioneprivata e l'inquilino in caso di affitto. 


Fa eccezione l'affittuario in un#condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell'#amministratore. Se è però presente nell'appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell'affittuario che deve farne verificare la sicurezza.