Amministratore Condominio Prato: acconto

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martedì 2 dicembre 2014

Saldo TASI 2014 entro il 16 dicembre 2014

Entro il prossimo 16 dicembre 2014, salvo particolari eccezioni, coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati (compresa l’abitazione principale) e/o aree fabbricabili, saranno tenuti a versare il saldo della TASI, ovvero la componente della tassazione immobiliare destinata a finanziare i servizi indivisibili dei comuni. 

Più precisamente, saranno interessati: 

1) i soggetti che hanno versato il primo acconto TASI entro il 16 giugno 2014 (soggetti i cui immobili sono ubicati nei Comuni che hanno pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014); 

2) i soggetti che hanno versato il primo acconto TASI entro il 16 ottobre 2014 (soggetti i cui immobili sono ubicati nei Comuni che hanno pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro lo scorso 18 settembre 2014); 

3) i soggetti i cui immobili sono ubicati nei Comuni che non hanno pubblicato alcuna delibera entro la scadenza del 18 settembre 2014. In tale circostanza, si applicherà indistintamente l’aliquota dell’1 per mille, purché questa non superi, unitamente all’aliquota IMU deliberata, l’aliquota massimo consentita ai fini IMU (6 per mille per l’abitazione principale e 10,6 per mille per gli altri immobili). 


venerdì 7 novembre 2014

Secondo Acconto Imposte 2014: alla cassa entro il 1 dicembre

Entro il prossimo 1.12.2014 (in quanto il 30 novembre è domenica) i contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2014 relativi, ad esempio: 
1) alle imposte dirette (IRPEF e IRES); 
2) all'IRAP; 
3) all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi; 
4) alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; 
5) alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero; 
6) ecc.. 
Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:
1)metodo storico, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2013 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti; 
2)metodo previsionale, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2014 sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. 
Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). 
Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa). 
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. storico; 
2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. previsionale. 

mercoledì 5 novembre 2014

Cedolare Secca: Contratti a canone concordato: rideterminazione del secondo acconto.

Il DLgs. n. 23 del 2011 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. 
La cedolare secca è dovuta: 
1) in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato; 
2) in misura pari al 10% (19% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 e 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013) per i soli contratti concordati. 
Sul punto, si precisa che: 
1) l’aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, sicché al termine del predetto triennio, la tassazione in parola dovrebbe ritornare alla misura del 15%, salvo, ovviamente, nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo; 
2) lo sconto fiscale in argomento è automatico per tutti i proprietari di casa che abbiano già optato per la cedolare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento. 
L’imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, ovvero deve essere versata con la modalità dell’acconto e del saldo, ossia: 
1) entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versato il primo acconto; entro il 30 novembre (per il 2014,
01 dicembre 2014, poiché il 30 cade di domenica) deve essere versato il secondo o unico acconto.
Quello che cambia, rispetto all’IRPEF, è la misura degli acconti: i) per quanto concerne l’acconto IRPEF, l’'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"; 
2) per quanto riguarda la cedolare secca, invece, l’art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto sono dovuti, a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento.
Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo  dell’acconto, il metodo previsionale, in luogo del metodo storico. La determinazione degli acconti con il metodo previsionale può essere impiegata per ridurre l’importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell’imposta nei contratti a canone concordato dal 15% al 10 %. In caso contrario (determinazione degli acconti con il metodo storico) occorrerà versare il 95% di quanto pagato nel 2013. In materia di acconti d’imposta si ricorda che il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico"; 
2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale". Pertanto, il contribuente che non ha utilizzato il metodo storico in sede di versamento del primo acconto potrà ravvedersi ed utilizzare il metodo previsionale in sede di versamento del secondo acconto, usufruendo di uno sconto d’imposta.