Amministratore Condominio Prato: sconto

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mercoledì 19 novembre 2014

Immobili: Sconto fiscale per chi acquista fino al 2017

Confermato il nuovo sconto fiscale per chi acquista immobili da adesso fino al 2017. L’agevolazione è indirizzata ai soggetti privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni, di nuova costruzione invendute o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o risanamento conservativo.

Lo sconto si concretizza in una deduzione dal reddito complessivo Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro. 

Rientrano nel  beneficio anche gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili di cui sopra.

sabato 15 novembre 2014

Condominio Low Cost. La risposta per combattere crisi e recessione.

Dal 2007 ad oggi crisi e recessione non si sono fermate e le famiglie sono sempre più in difficoltà tanto da non poter più fare fronte anche alle spese necessarie e indispensabili.
Tra le tante spese che affliggono le famiglie ci sono quelle legate all'amministrazione e alla gestione del condominio dove abitano.
E' proprio in questo segmento che Condominio Low Cost si colloca per dare un'aiuto concreto alle famiglie per combattere crisi e recessione.
Nei condomini che amministriamo il risparmio arriva, e in alcuni casi supera, il 50% rispetto alle spese sostenute con i precedenti amministratori.
I fornitori vengono individuati direttamente dalle famiglie che vivono in condominio e selezionate secondo gli standard di Condominio Low Cost e nel pieno rispetto del miglior rapporto qualità/prezzo.
  

sabato 8 novembre 2014

Prestito tra familiari: attenzione al redditometro


Capita frequentemente che tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) vengano fatti dei prestiti infruttiferi per le necessita` piu` importanti come l'acquisto di un`autovettura, di un fabbricato da destinare ad abitazione, ecc. Prestiti normalmente mai formalizzati con scritture private o pubbliche.
L'amministrazione Finanziaria, sempre alla ricerca di redditi imponibili non dichiarati, potrebbe contestare questa forma di redditi utilizzando tra i vari strumenti di verifica e controllo quello del REDDITOMETRO.
Per evitare contestazioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, è indispensabile documentare l'origine delle somme ricevute e confluite nella disponibilita' della persona che ha sostenuto la spesa redigendo e firmando una scrittura privata dalla quale si evinca l'entita' delle somme prestate specificando che le stesse non saranno fruttifere di interessi e che non sono una donazione.
E' importante dare data certa alla scrittura privata in uno dei seguenti modi:


  • registrando la scrittura privata presso l`Agenzia delle Entrate (consigliabile in caso di importi particolarmente significativi);


  • tramite l`apposizione della data certa presso un ufficio postale;
  • con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r. 
  • ricorrendo alla firma elettronica dell`atto (con marca temporale)
  • Per ulteriori approfondimenti contatta i nostri esperti info@condominiolowcost.org 

      

    mercoledì 5 novembre 2014

    Cedolare Secca: Contratti a canone concordato: rideterminazione del secondo acconto.

    Il DLgs. n. 23 del 2011 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. 
    La cedolare secca è dovuta: 
    1) in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato; 
    2) in misura pari al 10% (19% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 e 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013) per i soli contratti concordati. 
    Sul punto, si precisa che: 
    1) l’aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, sicché al termine del predetto triennio, la tassazione in parola dovrebbe ritornare alla misura del 15%, salvo, ovviamente, nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo; 
    2) lo sconto fiscale in argomento è automatico per tutti i proprietari di casa che abbiano già optato per la cedolare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento. 
    L’imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, ovvero deve essere versata con la modalità dell’acconto e del saldo, ossia: 
    1) entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versato il primo acconto; entro il 30 novembre (per il 2014,
    01 dicembre 2014, poiché il 30 cade di domenica) deve essere versato il secondo o unico acconto.
    Quello che cambia, rispetto all’IRPEF, è la misura degli acconti: i) per quanto concerne l’acconto IRPEF, l’'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"; 
    2) per quanto riguarda la cedolare secca, invece, l’art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto sono dovuti, a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento.
    Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo  dell’acconto, il metodo previsionale, in luogo del metodo storico. La determinazione degli acconti con il metodo previsionale può essere impiegata per ridurre l’importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell’imposta nei contratti a canone concordato dal 15% al 10 %. In caso contrario (determinazione degli acconti con il metodo storico) occorrerà versare il 95% di quanto pagato nel 2013. In materia di acconti d’imposta si ricorda che il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
    1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico"; 
    2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale". Pertanto, il contribuente che non ha utilizzato il metodo storico in sede di versamento del primo acconto potrà ravvedersi ed utilizzare il metodo previsionale in sede di versamento del secondo acconto, usufruendo di uno sconto d’imposta.